emilia-romagnaLa Regione Emilia-Romagna ha approvato la prima legge sulla partecipazione, con voto unanime dell’Assemblea Legislativa.

La legge regionale (n.03/2010) è stata approvata il 4 febbraio 2010 con il titolo “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”.

Il provvedimento parte dall’idea di ampliare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei cittadini (coerentemente al principio costituzionale della sussidiarietà) ed è finalizzato a rendere concrete alcune forme di democrazia diretta (con il contributo finanziario della Regione a Comuni e Province che avvieranno alcune procedure partecipative).

Tra le altre cose, la legge prevede una sessione annuale dell’Assemblea legislativa dedicata al tema della partecipazione: la seduta sarà aperta dalle proposte d’iniziativa della Giunta, accompagnata da una relazione sulla partecipazione nel territorio della Regione, “contenente una analisi dello stato dei processi partecipativi e proposte per la loro evoluzione e il loro miglioramento”.

partecipazioneLa Legge è composta da 5 titoli suddivisi in 18 articoli.

Riportiamo l’articolo 1 (composto da 4 commi) che enuncia i princìpi della legge:

1. La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è 
riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di 
partecipazione dei cittadini dal Trattato dell’Unione europea, dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto 
regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali 
fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei 
cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle 
istituzioni elettive, rafforza la democrazia.

2. Coerentemente a tali principi la presente legge si pone in attuazione, in 
particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto regionale:

a) articolo 2, comma 1, lettera a), in quanto, in forza del principio di uguaglianza, 
intende facilitare l’accesso alla costruzione delle scelte pubbliche di tutte le 
persone e delle loro organizzazioni, riconoscendo pari diritti alle persone, 
risposte proporzionate e con una forma appropriata ai cittadini che si trovino 
in condizioni diverse, valorizzando l’autonomia delle comunità locali;

b) articolo 4, comma 1, lettera d), in quanto istituisce e definisce il quadro dei 
soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, 
concertazione, programmazione negoziata e partecipazione;

c) articolo 7, comma 1, lettere a) e b), in quanto mette a disposizione delle 
istituzioni regionali e locali risorse, strumenti e competenze per attivare 
processi di democrazia partecipata, attraverso metodi che assicurano pari 
opportunità alle organizzazioni dei cittadini;

d) articolo 15, comma 3, in quanto rafforza le opportunità per l’affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, affiancando gli 
strumenti già previsti dallo Statuto.

3. La Regione Emilia-Romagna riconosce l’inscindibile connessione fra la 
partecipazione e la semplificazione dei procedimenti pubblici al fine del 
raggiungimento di un’elevata qualità amministrativa e della realizzazione del 
principio di non aggravamento dei procedimenti.

4. La Regione, in applicazione della presente legge, persegue in particolare la 
realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio, nel 
quale siano valorizzate le migliori pratiche ed esperienze, anche attraverso 
accordi procedurali tra la Giunta e il Consiglio delle Autonomie locali.

Allegati:

La legge sulla Partecipazione in Emilia-Romagna (.pdf 62 kB)

Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa
Deliberazione legislativa n. 115/2010
Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali
Legge Regionale 03/2010
Approvata dall’Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 4 febbraio 2010
Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna il 9 febbraio 2010

Fonte: Partecipa.net – Fabio Campisi
Pubblicazione: 17/02/2010 – Ultimo aggiornamento: 17/02/2010

2 COMMENTI

  1. leggo con un certo ritardo per cui lo saprete già, ma credo, purtroppo, che sia la seconda legge regionale sulla partecipazione, già fatta in Toscana, ma non vi sembrano partecipazione di regime ? Una Legge sulla partecipazione non è di per sé una contraddizione ? che si deve fare una legge per partecipare ? una volta che si partecipa per legge siamo fuori dalla partecipazione e, visti gli esiti in Toscana, direi che è meglio non partecipare attraverso pratiche di legge. Saluti cosmici

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